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| statuto della
associazione tiare' onlus |
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ARTICOLO I: NOME E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
1 Questa Associazione viene denominata: éTIAREé ONLUSé. Essa si astiene dalléesercizio di attivité commerciali che non risultino ausiliarie e secondarie rispetto al perseguimento degli scopi sociali.
2 Lo scopo dell'associazione é di:
Promuovere momenti di confronto formazione e ricerca, orientati allo scopo di raggiungere conoscenze allargate e condivise nelléambito della salute mentale. In tal senso opereré per:
é approfondire e diffondere la riflessione clinica relativamente alléintervento terapeutico riabilitativo stimolandone studi e ricerche;
é concorrere allo studio scientifico di tale argomento attraverso scambi con altre societé analoghe o anche rapporti di consulenza con imprese interessate alléapprofondimento di aspetti di competenza della Tiaré Onlus;
é formare operatori esperti nelléambito terapeutico riabilitativo, particolarmente in riferimento alla formazione specialistica post-laurea, diffondere le conoscenze in modo interdisciplinare, favorendo léincontro fra approcci clinici diversi (ad es. concorrendo alla formazione fornita da scuole di specializzazione pubbliche e private, attivando borse di studio per giovani laureati; attraverso léattivazione di assegni di ricerca su argomenti connessi agli obiettivi statutari);
é riunire professionisti interessati allo studio clinico, alla ricerca, alla formazione ed allo scambio;
é valorizzare le professionalité degli associati attraverso la ricerca, lo stimolo alléattivité, il reperimento di risorse, la diffusione delle competenze acquisite (ad es. attraverso la partecipazione con altre agenzie, a progetti di partnership internazionale);
é organizzare momenti comuni di discussione e di confronto, nonché unéattivité solidaristica culturale e ricreativa, attraverso occasioni di aggregazione tra i soci e momenti di confronto pubblico.
ARTICOLO II: TIPOLOGIE DI SOCI
Sono previste quattro categorie associative:
1. Soci fondatori: sono definiti soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della societé ponendo in essere tutte le formalité necessarie per la fondazione ed il successivo funzionamento della societé.
2. Soci onorari: si tratta di gruppi di persone note sia a livello nazionale che internazionale per la loro esperienza e conoscenza nelléambito clinico. La loro presenza e il loro contributo verranno vagliati dai soci fondatori. Essi hanno un compito di base di controllo sulla formazione e sulla crescita delléassociazione, in particolare nel periodo iniziale déavvio delléassociazione stessa e sono esonerati dal pagamento.
3. Soci ordinari: hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Possono diventare soci ordinari solamente professionisti di elevata e riconosciuta competenza e professionalité adeguatamente formati sugli ambiti di interesse delléAssociazione Tiareé Onlus. Léaccettazione é votata a maggioranza assoluta dei soci, su proposta di almeno 2 soci ordinari. Per i primi cinque anni di vita delléAssociazione la presentazione deve avvenire ad opera di almeno 2 soci fondatori.
4. Soci sostenitori delléassociazione: si tratta di soci interessati allo sviluppo delléAssociazione ed al conseguimento dei suoi scopi statutari. Possono essere persone fisiche e/o persone giuridiche che a vario titolo hanno sostenuto e sostengono léAssociazione. Non hanno diritto di voto nelle elezioni degli organi ufficiali della societé.
5. Su presentazione di un socio e sotto la sua personale responsabilité é previsto léaccesso ai locali ed alle iniziative delléassociazione da parte di terzi non socié
ARTICOLO III: ORGANI E FUNZIONAMENTO
Gli organi ufficiali della societé sono:
a) Il Presidente: presiede tutti gli incontri della Societé, sia formali che informali e si occupa delléordinaria amministrazione. Il presidente convoca e presiede le assemblee dei soci e il Consiglio di Amministrazione, rappresenta la societé, pué delegare membri o gruppi per rappresentarlo, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
b) Il Vicepresidente: in assenza o impossibilité al servizio del Presidente, il Vicepresidente ne assume i compiti e le funzioni. Analogamente al Presidente, anche il vicepresidente é membro ex officio del C.di A..
c) Il Tesoriere: eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, ha in custodia i fondi della Associazione, gestendoli a nome della stessa secondo le direttive del Presidente e del C.di A.. Raccoglie le quote associative e stende il bilancio annuale.
d) Il Segretario esecutivo: redige il verbale del C.di A. e delle riunioni dei soci, che verranno stampati e archiviati per essere sempre disponibili ai soci. Il segretario é responsabile per tutta la corrispondenza ufficiale o individuale necessaria all'associazione. Il Segretario tiene, inoltre, un elenco di tutti i membri della societé e si occupa della preparazione e distribuzione di tutti gli avvisi e comunicati da distribuire ai soci. Svolge mansioni di segreteria connesse al funzionamento generale delléAssociazione. Pué coincidere con la figura del Tesoriere, viene eletto su proposta del Presidente dalléAssemblea dei Soci
e) Il Consiglio di Amministrazione : ha la funzione di perseguire gli obiettivi della Associazione e di stilare il regolamento da sottoporsi al giudizio delléAssemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione é formato da 3 membri eletti per votazione da parte dei soci ordinari e fondatori. Possono essere eletti alléinterno del Consiglio di Amministrazione i soci ordinari e i soci fondatori in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 3 anni, ad esclusione della prima elezione per la quale é costituito da 3 soci fondatori e rimarré in carica 5 anni. Sono componenti di diritto del C.di A. sia il Presidente che il Vicepresidente, eletti a parte.
f) LéAssemblea Generale dei Soci: si tratta di un organo deliberativo, di cui fanno parte tutti i soci, che esprime la volonté sociale ed assume le deliberazioni secondo il criterio della maggioranza. Si riunisce almeno una volta léanno in forma ordinaria o straordinaria su convocazione del Presidente o di due membri del Consiglio di Amministrazione o di un terzo dei membri ordinari. I principali compiti dell'Assemblea Generale consistono nel:
é Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e delle altre cariche della Associazione;
é Ratifica di nuovi membri;
é Espulsione di membri;
é Votazione della quota annuale;
é Approvazione del bilancio annuale.
Elezione e durata delle cariche
Possono assumere le diverse cariche della Societé i soci Fondatori e i soci Ordinari. Le cariche vengono votate dai soci aventi diritto (Soci fondatori e ordinari) in regola con le quote associative. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni. Per i primi 5 anni dalla fondazione della Associazione rimangono in carica gli organi precisati alléatto della fondazione.
ARTICOLO V: QUOTE ASSOCIATIVE
1. Le quote associative annuali vengono proposte dal Consiglio di Amministrazione, e sottoposte ad approvazione a maggioranza da parte delléAssemblea Generale dei soci.
2. Il mancato pagamento delle quote per due anni consecutivi, senza alcuna comunicazione, saré considerato come una dimissione dalla societé.
3. Eé prevista una quota déingresso
ARTICOLO VI: FINANZE
Le fonti finanziarie prescelte per la écoperturaé della quota annuale derivano dalla combinazione tra Entrate nell'attivité societaria, Donazioni, Sovvenzioni e Contributi.
Copiare dallo statuto di Candida
ARTICOLO VII: RECESSIONE DEI MEMBRI
La recessione dei membri dalla societé pué avvenire per:
a) morte.
b) rinuncia.
c) mancato pagamento della quota associativa senza valida motivazione.
d) espulsione dovuta a disaccordo con gli scopi societari.
ARTICOLO VIII: MODIFICHE ALLO STATUTO
Questo statuto pué essere modificato o emendato a qualsiasi riunione con un voto positivo dei due terzi dei soci presenti.
ARTICOLO IX: CAUSE DI SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento o estinzione delléassociazione nessuna delle proprieté delléassociazione potré essere divisa o distribuita fra le cariche o i soci della stessa. Dopo avere saldato tutti i debiti e i compensi dovuti, tutte le proprieté rimanenti saranno distribuite a una o pié organizzazioni. Tali organizzazioni devono essere organizzate e devono operare per esclusive finalité caritatevoli, scientifiche o educative.
2. Lo scioglimento pué avvenire su proposta del presidente, con un voto favorevole dei due terzi dei soci oppure per estinzione.
ARTICOLO X: SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori:
ARTICOLO XI: SOCI ONORARI:
Sono soci onorari:
ARTICOLO XII: PRIME CARICHE:
Per i primi 5 anni di vita delléAssociazione costituiranno organi delléAssociazione Tiaré i seguenti soci Fondatori:
é Presidente:
é Vicepresidente:
é Tesoriere e Segretario esecutivo:
é Membri del C.di A.
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